FAQ

Non vi è alcun limite minimo relativo alla potenza del POD. Il limite è sulla potenza nominale del singolo impianto di produzione da fonte rinnovabile che deve essere minore o uguale a 1000 kW, cioè 1 MW.

Il codice della cabina primaria è il codice fornito dal proprio DSO indicante la cabina di afferenza a cui il quadro elettrico di casa/impianto si allaccia per ricevere energia. In Italia le cabine sono divise in bassa (BT), media (MT) e alta tensione (AT). Per costituire comunità energetica, occorre fare riferimento all’afferenza alla cabina in alta tensione (AT).

Alla cabina di alta tensione, detta anche cabina primaria o cabina AT.

La legge riconosce le Comunità Energetiche come un ente giuridico a tutti gli effetti. Per questo farne parte comporta il rispetto di uno statuto condiviso e di un regolamento per la ripartizione dell’incentivo, in funzione della forma giuridica della comunità stessa.

Gli autoconsumatori di energia rinnovabile appartenenti a una comunità devono possedere tutti i seguenti requisiti:

  • essere azionisti o membri di un medesimo soggetto giuridico (la comunità di energia rinnovabile), aventi i requisiti di cui al paragrafo 2.3.2 delle Regole Tecniche;
  • essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;
  • nel caso di imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non deve costituire l’attività commerciale e/o industriale principale;
  • essere titolari di punti di connessione ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione (medesima cabina secondaria);
  • aver dato mandato alla comunità di energia rinnovabile per la richiesta al GSE e l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa.

L’autoconsumo fisico (noto anche come autoconsumo in loco o diretto) è l’energia autoconsumata direttamente dall’impianto di produzione. Rappresenta un risparmio per mancato acquisto di energia da rete di distribuzione (massimo vantaggio). L’autoconsumo collettivo o virtuale invece è l’energia condivisa con gli altri membri della Comunità, pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali associati.

Una comunità energetica ha lo scopo di condividere energia elettrica da fonti rinnovabili a tutti i partecipanti a seconda della necessità specifiche, con l’obiettivo di massimizzare l’autoconsumo collettivo virtuale. Se possiedi un impianto fotovoltaico puoi cedere l’energia che non consumi a tutti gli altri partecipanti, ma al tempo stesso riceverne in momenti in cui non riesci a produrne a sufficienza. Se invece possiedi solo la batteria di accumulo potrai ricevere l’energia da altri per conservarla e utilizzarla nei momenti di bisogno. Nel caso in cui tu sia un consumatore semplice, la comunità energetica ti dà la possibilità di utilizzare energia pulita senza dover investire in un impianto di generazione, e al tempo stesso di avere maggior consapevolezza dell’acquisto di energia e del suo costo.

È importante ricordare che l’utilizzo di energia messa a disposizione di una comunità energetica non abbassa automaticamente il costo in bolletta, che rimarrà invariata, in quanto l’energia prelevata in comunità passa per la rete elettrica e viene contabilizzata dai contatori. È tramite l’incentivo e un eventuale cambio di operatore energetico per usufruire di tariffe energetiche più convenienti che sarà possibile ottenere dei benefici economici e degli abbattimenti della bolletta.

La CER può avere più impianti fotovoltaici al suo interno. Ogni impianto a fonte rinnovabile incluso in comunità energetica:

  • Può arrivare fino a 1 MW di potenza installata
  • Deve avere la data di allaccio successiva alla data di costituzione della comunità energetica a cui intende aderire
  • Deve avere un contratto di Ritiro Dedicato attivo e stipulato con il GSE

In linea generale, si possono adottare le seguenti regole di discernimento:

  • Impianto allacciato dopo il 15.12.2021: gli impianti entrati in esercizio dopo dicembre 2021, e prima della pubblicazione del Decreto MASE di gennaio 2024 potranno beneficiare degli incentivi solo se inseriti in una CER costituita prima del loro allaccio
  • Impianto allacciato prima del 15.12.2021: le configurazioni di comunità energetica possono prevedere anche impianti “esistenti”. Nel caso di CER, la potenza degli impianti esistenti non può superare il 30% della potenza complessiva degli impianti appartenenti alla configurazione.

Secondo quanto definito dalle Regole Tecniche GSE “per impianti esistenti si intendono impianti entrati in esercizio fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/21 (ovvero fino al 15 dicembre 2021), diversi da quelli già facenti parte di CER e di sistemi di autoconsumo collettivo ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Gli impianti esistenti non accedono agli incentivi, ma l’energia immessa da tali impianti viene considerata nel computo dell’energia autoconsumata su cui viene riconosciuto il contributo di valorizzazione. Per gli impianti entrati in esercizio prima dell’entrata in vigore del Decreto CACER (ovvero prima del 24/01/2024) dovrà essere prodotta idonea documentazione da cui si ricavi che l’impianto/UP sia stato/a realizzato/a ai fini del suo inserimento in una configurazione di CER. In tal caso il requisito dovrà essere dimostrato dalla produzione di documenti sottoscritti in data anteriore a quella di entrata in esercizio dell’impianto (con tracciabilità certificata della firma) e la richiesta di accesso alla tariffa incentivante dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla data di apertura del Portale del GSE.”

Si può partecipare ad una comunità energetica in qualità di:

  • Produttore (detto anche “producer”): utente che produce energia elettrica ed immette tutta la produzione in rete senza consumarla per sé, condividendola con la comunità energetica
  • Produttore-consumatore (detto anche “prosumer”): utente che produce energia e che la utilizza per i propri fabbisogni energetici, che ne accumula l’eccesso prodotto con le batterie e/o che lo condivide con altri membri della comunità energetica
  • Consumatore (detto anche “consumer”): utente che non produce energia perché non possiede un impianto fotovoltaico, ma che vuole comunque contribuire alla transizione energetica condividendo i propri consumi con la comunità energetica

La novità delle CER è che anche chi consuma diventa importante perché grazie al consumo si riesce a distribuire l’eccesso di energia e a fare comunità.

Il produttore terzo è un produttore che non figura quale socio o membro della CER, ma che può conferire mandato al referente della CER affinché l’energia elettrica immessa dal suo impianto di produzione venga rilevata nel computo dell’energia elettrica condivisa. Tale soggetto può essere anche grande impresa e/o può svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell’energia elettrica.

Verificare se si possiede un POD è un’operazione molto semplice. Infatti, l’intestatario di un POD coincide con l’intestatario della bolletta.

La sigla POD è un acronimo che sta per Point Of Delivery, cioè il punto di consegna dell’energia elettrica. Il codice POD è il codice identificativo del punto di fornitura di un’utenza, sia essa domestica, commerciale o industriale, ed è univoco per ogni utenza.

  • Persone fisiche
  • Piccole e Medie Imprese
  • Enti territoriali o autorità locali
  • Amministrazioni comunali
  • Enti di ricerca e formazione
  • Enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale
  • Associazioni con personalità giuridica di diritto privato
  • Attività commerciali

Le Grandi Imprese non possono partecipare come soci o membri della comunità energetica, ma eventualmente come produttore terzo. Per far parte di una comunità energetica, il singolo utente deve afferire con la propria utenza (POD) alla cabina primaria di riferimento della CER a cui è interessato.

Qualora un membro sia PMI, la partecipazione alla CER non deve costituire l’attività commerciale e/o industriale principale (per il soddisfacimento del requisito è necessario che il codice ATECO prevalente dell’impresa privata sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00).

Partecipare ad una comunità energetica può portare dei benefici non soltanto ai singoli aderenti, ma anche per la collettività presente sul territorio in cui si costituisce la CER. La comunità energetica, infatti, determina una serie di benefici sociali, ambientali ed economici, sia per i suoi membri sia per il territorio in cui viene sviluppata, fra cui:

  • Contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei di installazione di fonti rinnovabili
  • Combattere la povertà energetica
  • Creare nuove opportunità di lavoro sul territorio
  • Incrementare la Responsabilità Sociale d’Impresa e l’adozione di comportamenti individuali virtuosi
  • Promuovere la coesione delle comunità locali
  • Promuovere il ripopolamento di aree marginali
  • Promuovere la modernizzazione delle infrastrutture di comunicazione e della rete
  • Ridurre le emissioni di CO2 e ottimizzare i consumi energetici
  • Ottenere quota parte degli incentivi economici ventennali riservati alle comunità energetiche

L’energia condivisa è pari al minimo tra l’energia consumata in una data ora dai membri della comunità e quella immessa in rete dagli impianti detenuti dalla comunità energetica. È sull’energia condivisa che viene calcolata la tariffa incentivante successivamente erogata alla comunità energetica dal GSE.

Le CER accedono ad una tariffa incentivante ventennale, che viene erogata al soggetto referente della comunità energetica con cadenza annuale dal GSE. Il soggetto referente si occuperà di ripartire l’incentivo a tutti i soggetti membri della CER secondo quanto stabilito nel regolamento dell’associazione.

Le Comunità Energetiche sono associazioni tra utenti produttori e consumatori di energia i cui membri possono produrre, accumulare e scambiare energia pulita al fine di ottenere benefici ambientali, sociali ed economici. La partecipazione ad una CER è aperta e libera.

Poiché la CER deve apportare benefici ambientali, sociali ed economici ai suoi membri, include all’interno un’eterogeneità di utenze e il suo soggetto referente deve farsi carico di ripartire l’incentivo secondo quanto stabilito dal regolamento, la Comunità Energetica è un soggetto giuridico autonomo e senza scopo di lucro.

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